LA FUNZIONE DI VIGILANZA

 

Negli ultimi mesi, a seguito degli scandali finanziari della Cirio e della Parmalat, e' diventato sempre piu' aspro lo scontro tra Ministro dell'Economia, Banca d'Italia e Consob riguardo le carenze della funzione di vigilanza sui mercati, sulle societa' e sulle banche in Italia.

Inoltre stiamo assistendo ad un rimpallo di responsabilita' e a reciproche accuse per mancata collaborazione.

Ho deciso quindi di riportare gli articoli del TUF (Testo Unico della Finanza) e del TUB (Testo Unico Bancario) che disciplinano nello specifico la funzione di vigilanza nei mercati italiani e vi sono anche due articoli del Codice Civile (che sostituiscono due articoli abrogati del Tuf) che riguardano le false comunicazioni delle societa' di revisione e l'aggiotaggio.

Come vedrete in Italia le regole ci sono, ma purtroppo chi dovrebbe farle rispettare con severita' sembra essersi distratto...

TUF

Art. 4 (Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio)

1. La Banca d'Italia, la Consob, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Isvap e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

 

Art. 149 (Doveri)

1. Il collegio sindacale vigila: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; c)sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2.

2. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee e alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. L'articolo 2405, secondo comma, del codice civile si applica anche in caso di assenza da due riunioni del comitato esecutivo.

3. Il collegio sindacale comunica senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.

 

Art. 150 (Informazione)

1. Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dall'atto costitutivo e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

2. Il collegio sindacale e la società di revisione si scambiano i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

 

Art. 151 (Poteri)

1. I sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari nonché procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo.

 

Art. 155 (Attività di revisione contabile)

1. Una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 verifica: a)nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; b)che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano.

2. La società di revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori della società documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli; essa informa senza indugio la Consob e il collegio sindacale dei fatti ritenuti censurabili.

3. La società di revisione riporta in apposito libro tenuto presso la sede della società che ha conferito l'incarico le informazioni concernenti l'attività di revisione svolta, secondi i criteri e le modalità stabiliti dalla Consob con regolamento. Si applica l'articolo 2421, terzo comma, del codice civile.

 

Art. 156 (Giudizi sui bilanci)

1. La società di revisione esprime con apposite relazioni un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. Le relazioni sono sottoscritte dal responsabile della revisione contabile, che deve essere socio o amministratore della società di revisione e iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

2. La società di revisione esprime un giudizio senza rilievi se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

3. La società di revisione può esprimere un giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero rilasciare una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. In tali casi la società espone analiticamente nelle relazioni i motivi della propria decisione.

4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio la società di revisione informa immediatamente la Consob.

5. Le relazioni sui bilanci sono depositate a norma dell'articolo 2435 del codice civile e devono restare depositate presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea che approva il bilancio e finché il bilancio non è approvato.

 

Art. 162 (Vigilanza sulle società di revisione)

1. La Consob vigila sull'attività delle società iscritte nell'albo speciale per controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica.

2. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob può: a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali della società di revisione; c) raccomandare principi e criteri da adottare per la revisione contabile, richiedendo preventivamente il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri.

 

L'articolo 175 del Tuf e' stato abrogato e quindi si risale all'art. 2624 del CC

Art. 2624 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)

1.}I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

2.}Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

 

L'articolo 181 del Tuf e' stato abrogato e quindi si risale all'art.2637 CC

Art. 2637 (Aggiotaggio)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

 

TUB

Art 2 (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio)

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro del tesoro, che lo presiede, dal Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Ministro delle finanze, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia.

Art. 51 (Vigilanza informativa)

1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

 

Art.53 (Vigilanza regolamentare)

1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: a) l'adeguatezza patrimoniale (1); b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni (2); c) le partecipazioni detenibili (3); d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni (4).

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia può: a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle stesse; b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni; c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b); d) adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1.

 

Art. 54 (Vigilanza ispettiva)

1. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e richiedere a esse l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

 

AF 13/1/2004

 

INTERVENTI